Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) tessuti fetali: i tessuti della linea somatica derivati da un feto umano, intendendo quest'ultimo in una accezione che comprende stadi di sviluppo compresi tra il secondo mese post-concepimento e la nascita e, sempre e comunque, dopo il suo attecchimento in utero;

          b) tessuti adulti: i tessuti della linea somatica, dalla nascita alla morte;

          c) cellule staminali embrionali: le cellule staminali diploidi e pluripotenti derivate da embrioni e non appartenenti alla linea somatica;

          d) cellule staminali somatiche: le cellule staminali della linea del soma derivate da tessuti sia fetali che adulti, in conformità alle definizioni di cui alle lettere a) e b).